Art. 1.
(Titolo di perito agrario).

      1. Il titolo di perito agrario, ai fini dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, spetta a coloro che hanno conseguito il diploma di perito agrario presso un istituto tecnico agrario statale o parificato, legalmente riconosciuto, ovvero il diploma rilasciato da scuole secondarie superiori per le quali sia stata autorizzata la sperimentazione con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, nonché il diploma di tipo universitario di cui all'articolo 34 e in applicazione degli articoli 1 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, e che siano iscritti all'albo professionale di cui all'articolo 4 della presente legge.